La normativa è disciplinata dalla Legge n. 210/1994 e si pone l’obiettivo di tutelare le persone fisiche, acquirenti o promissarie acquirenti di un immobile da costruire e che abbiano stipulato con un costruttore qualsiasi contratto, anche di leasing, che preveda il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su detto immobile. A carico del costruttore viene quindi previsto l’obbligo di provvedere al rilascio a favore dell’acquirente di una garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla somma e al valore di ogni altro corrispettivo, riscossi e da riscuotere, anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita/assegnazione dell’immobile dedotto in contratto. La garanzia copre la restituzione delle somme corrisposte nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico (stato di crisi) da cui può derivare il suo inadempimento.
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