La Garanzia copre gli eventuali vizi dell’opera, dei servizi o della fornitura. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Decreto Lgs. n. 56 del 20.05.2017 – art. 103 comma 6- Schema tipo 1.4 – D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018
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